NOTIFICHE A CITTADINI ITALIANI
In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana, è possibile adottare la procedura della notifica per via consolare ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, per la quale non occorre la traduzione. In caso di doppia cittadinanza del destinatario è necessario assicurarsi che la prassi locale straniera consenta la notifica consolare.
La richiesta deve essere fatta per il tramite dell’Autorità giudiziaria competente e deve: riportare l’indirizzo del destinatario per esteso, essere accompagnata dall’atto almeno in duplice copia e contenere: numero di protocollo; data, timbro e firma dell’Autorità richiedente; PEC oppure e-mail dell’Ufficio richiedente.
In assenza di Convenzioni e nel caso in cui non si possa procedere con notifica consolare, la notifica avviene ai sensi dell’art. 142 del codice italiano di procedura civile: l’atto è notificato al destinatario mediante spedizione a posta raccomandata e consegna di altra copia al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (Unità per la tutela degli italiani all’estero e la cooperazione giudiziaria internazionale della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie). La richiesta deve riportare l’indirizzo del destinatario per esteso, constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare e contenere la traduzione giurata completa e legalizzata.
NOTIFICHE A CITTADINI DEL BOTSWANA
Notifiche atti giudiziari in materia civile e commerciale
Il Botswana è uno dei paesi firmatari della Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965, per ciò che concerne gli atti giudiziari in materia civile e commerciale, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale, che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L’Autorità designata per il Botswana è il Ministro di Stato nell’ufficio del Presidente:
The Minister of State in the Office of the President
Private Bag 001
Gaborone
Botswana
L’Autorità o l’Ufficiale ministeriale competenti trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto un’istanza, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
Il Botswana non si oppone alla facoltà di inviare la richiesta di notifica direttamente al notificando.
NOTIFICHE A CITTADINI DEL MOZAMBICO
La notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell’art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in Mozambico.
La richiesta di notifica dovrà essere inoltrata per via diplomatica e qualificata come rogatoria. Occorre inviare i documenti in doppio originale, tradotto e legalizzato, all’Ambasciata (per via postale o PEC all’indirizzo amb.maputo@cert.esteri.it ), che provvederà a trasmettere i medesimi via Nota Verbale al MINEC.
NOTIFICHE A CITTADINI DELL’ESWATINI
La notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell’art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in Mozambico.
La richiesta di notifica dovrà essere inoltrata per via diplomatica e qualificata come rogatoria. Occorre inviare i documenti in doppio originale, tradotto e apostillato, all’Ambasciata (per via postale o PEC all’indirizzo amb.maputo@cert.esteri.it ), che provvederà a trasmettere i medesimi via Nota Verbale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D. Lgs. 71/2011.
NOTIFICHE AMMINISTRATIVE IN MOZAMBICO, ESWATINI E BOTSWANA
Il richiedente la notifica deve spedire l’atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente all’Ambasciata, che procederà alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale, provvedendo poi a restituire all’Ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.