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Esenzioni dall’obbligo di iscrizione all’A.I.R.E.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 11 del 19 gennaio 2026, sono state ampliate le categorie di cittadini e cittadine residenti all’estero esentati dall’obbligo di iscrizione all’A.I.R.E.

La normativa in vigore prevede che non siano obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero (e i loro familiari conviventi), che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo (e i loro familiari conviventi) della scuola fuori ruolo inviati all’estero per attività scolastiche;
  • i dipendenti di Regione o Provincia autonoma (e i loro familiari conviventi) assegnati presso gli uffici di collegamento istituiti ai sensi dell’art. 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  • il personale civile o militare (e i loro familiari conviventi) che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero, ai sensi dell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66);
  • il personale civile o militare (e i loro familiari conviventi) in servizio presso uffici e strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
  • i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e lavorano all’estero:
    • per l’Unione europea;
    • per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte;
    • per soggetti di cui all’art. 26 della L. 11 agosto 2014, n. 125 (organizzazioni della società civile o soggetti senza scopo di lucro).

I cittadini e le cittadine  appartenenti alle categorie sopramenzionate, possono all’occorezzanza certificare al Consolato la loro posizione anagrafica compilando  un’autocertificazione.

Si ricorda che l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’iscrizione all’A.I.R.E. costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (rilascio di documenti di viaggio, certificati, esercizio del diritto di voto all’estero, ecc.).