{"id":591,"date":"2023-11-17T12:44:02","date_gmt":"2023-11-17T10:44:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ambmaputo.esteri.it\/?page_id=591"},"modified":"2026-03-12T16:25:30","modified_gmt":"2026-03-12T14:25:30","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambmaputo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un obbligo del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti (rilascio di documenti di viaggio, certificati, esercizio del diritto di voto all\u2019estero\u2026).<\/p>\n<h6>Perch\u00e9 iscriversi all&#8217;AIRE<\/h6>\n<div class=\"entry-content\">\n<ol>\n<li><strong>Per essere in regola con gli obblighi di legge ed evitare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal 1 gennaio 2024 e imposizioni fiscali non dovute<\/strong><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-101265 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/6.jpg\" alt=\"\" width=\"263\" height=\"174\" \/><\/li>\n<li><strong>L\u2019Ambasciata sa che ci sei e ti pu\u00f2 aiutare<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-101268 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/1.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"256\" \/><\/strong><\/li>\n<li><strong>L\u2019Ambasciata potr\u00e0 rilasciarti il passaporto e altri documenti<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-101269 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-300x256.jpg\" alt=\"\" width=\"263\" height=\"174\" \/><\/strong><\/li>\n<li><strong>Potrai votare per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-101270 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3.jpg\" alt=\"\" width=\"263\" height=\"174\" \/><\/strong><\/li>\n<li><strong>Potrai rivolgerti all\u2019Ambasciata per le questioni di stato civile<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-101271 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/4.jpg\" alt=\"\" width=\"222\" height=\"180\" \/><\/strong><\/li>\n<li><strong>Potrai rivolgerti all\u2019Ambasciata per questioni relative a patenti di guida e codici fiscali<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-101272 img-fluid\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/5.jpg\" alt=\"\" width=\"263\" height=\"174\" \/><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h6><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/h6>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza stabilmente all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<h6>Non sono obbligati a iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/h6>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero (e i loro familiari conviventi), che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo (e i loro familiari conviventi) della scuola fuori ruolo inviati all\u2019estero per attivit\u00e0 scolastiche.<\/li>\n<li>i dipendenti di Regione o Provincia autonoma (e i loro familiari conviventi) assegnati presso gli uffici di collegamento istituiti ai sensi dell\u2019art. 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.<\/li>\n<li>il personale civile o militare (e i loro familiari conviventi) che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero, ai sensi dell\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).<\/li>\n<li>il personale civile o militare (e i loro familiari conviventi) in servizio presso uffici e strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).<\/li>\n<li>i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e lavorano all\u2019estero:\n<ul>\n<li>per l\u2019Unione europea;<\/li>\n<li>per Organizzazioni Internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte;<\/li>\n<li>per soggetti di cui all\u2019art. 26 della L. 11 agosto 2014, n. 125 (organizzazioni della societ\u00e0 civile o soggetti senza scopo di lucro).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini e le cittadine che si trovano all&#8217;estero e che non sono obbligati ad iscriversi all&#8217;A.I.R.E. poich\u00e9 appartenenti ad une delle categorie sopramenzionate, possono informare il Consolato della loro posizione anagrafica\u00a0 compilando e trasmettendo <a href=\"https:\/\/ambmaputo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Autodichiarazione-non-AIRE.doc\">un&#8217;autocertificazione<\/a>.<\/p>\n<h6><strong>Come ci si iscrive all&#8217;A.I.R.E.:<br \/>\n<\/strong><\/h6>\n<p>La richiesta di iscrizione AIRE da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti in Botswana, Eswatini e Mozambico va effettuata\u00a0attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Servizi Consolari Online (Fast it)<\/a><\/p>\n<p>Per creare un\u2019utenza su Fast It, occorre accedere al portale e cliccare su \u201cREGISTRAZIONE\u201d. Una volta creata un\u2019utenza, per gli accessi successivi si potr\u00e0 fare login utilizzando il proprio indirizzo email e la password. \u00c8 anche possibile autenticarsi sul sito tramite SPID e con la CIE.<\/p>\n<p>Il connazionale che si deve iscrivere all\u2019A.I.R.E. deve caricare sul portale FAST IT i seguenti documenti:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Modulo di richiesta<\/strong>. Il modulo viene generato dal portale dopo l\u2019inserimento dei dati. Occorre stamparlo, firmarlo e scansionarlo, e caricare poi la scansione sul portale. Si precisa che il modulo di richiesta deve essere firmato anche da tutti i cittadini italiani maggiorenni che convivano con il richiedente<\/li>\n<li><strong>Documenti di identit\u00e0<\/strong>. Passaporto italiano o carta d\u2019identit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Eccezionalmente, in presenza di malfunzionamenti o di oggettive difficolt\u00e0 incontrate nella presentazione della richiesta di iscrizione AIRE tramite il portale Servizi Consolari Online (Fast it) \u00e8 possibile inviare la richiesta per e-mail all&#8217;indirizzo <a href=\"mailto:consolare.maputo@esteri.it\">consolare.maputo@esteri.it<\/a>, o recandosi di persona presso l\u2019Ufficio consolare dell\u2019Ambasciata compilando il modulo di richiesta (Aire Iscrizione e aggiornamento) disponibile nella\u00a0<a href=\"https:\/\/ambmaputo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\">Modulistica<\/a> e allegando la documentazione precedentemente indicata.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e8 gratuita.<\/p>\n<p>SI segnala che il Comune italiano provvede d&#8217;ufficio all&#8217;iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all&#8217;estero. Ugualmente, l&#8217;Ufficio consolare di questa Ambasciata richiede al Comune italiano l&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. del cittadino del quale &#8211; in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) &#8211; ha constatato l&#8217;effettiva e permanente residenza all&#8217;estero.<\/p>\n<h6><strong>Variazione dei dati d&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E.<\/strong><\/h6>\n<p>I cittadini italiani residenti all\u2019estero hanno l\u2019obbligo di comunicare tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>la variazione del proprio indirizzo di residenza;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>il rientro definitivo in Italia:\n<ul>\n<li>Si precisa che i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza;<\/li>\n<li>nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente);<\/li>\n<li>\u00e8 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio all\u2019Ambasciata che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche la variazione di residenza o il trasferimento da altra Sede consolare devono essere comunicati attraverso le funzioni del <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Portale dei servizi consolari online<\/a>\u00a0(FAST.IT).<\/p>\n<p>Eccezionalmente, in presenza di malfunzionamenti o di oggettive difficolt\u00e0 incontrate nella presentazione della richiesta tramite il portale Servizi Consolari Online (Fast it) \u00e8 possibile inviare la richiesta con le stesse modalit\u00e0 previste per l\u2019iscrizione (consegna del modulo allo sportello dell\u2019ufficio consolare o invio per e-mail).<\/p>\n<p>Sulla portale FAST IT <a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/static\/domande-frequenti.sco\">Servizi Consolari Online<\/a> \u00e8 possibile consultare le <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/static\/domande-frequenti.sco\">FAQ<\/a> che ne facilitano la navigazione.<\/p>\n<p>Si ricorda che Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo e i recapiti telefonici ed e-mail, rende impossibile il contatto con il cittadino da parte dell\u2019Ufficio consolare e il ricevimento per posta del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<h6><strong>La cancellazione dall&#8217;A.I.R.E. avviene:<\/strong><\/h6>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall&#8217;estero o rimpatrio. La cancellazione dall&#8217;Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare pu\u00f2 avvenire solo in seguito alla conferma dell&#8217;iscrizione del cittadino presso l&#8217;APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;Ambasciata.<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta. Qualora l\u2019Ambasciata abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovr\u00e0 procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilit\u00e0, previa verifica del fatto che l&#8217;indirizzo di recapito non \u00e8 pi\u00f9 attuale;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/h6>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ambasciata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. 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