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Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis

*** AVVISO IMPORTANTE***

Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis

Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.

Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.

Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.

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L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

In linea generale l’attuale normativa italiana prevede che è cittadino italiano il figlio di genitori cittadini italiani. Per linea paterna la cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione; la trasmissione della cittadinanza per linea materna, invece, è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

È italiano anche il figlio minorenne convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Le condizioni richieste per il riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente. L’Ambasciata d’Italia a Maputo è dunque competente per le domande presentate da cittadini della Repubblica del Mozambico, della Repubblica del Botswana e del Regno di Eswatini, oppure per altri cittadini stranieri regolarmente e stabilmente residenti in questi Paesi.

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
  • comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
  • attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

Coloro che desiderino iniziare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno presentare la documentazione di cui alla lista riportata di seguito e l’Istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis.

Documenti da presentare (in originale)

Del capostipite (ascendente nato in Italia):

  • certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano, nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Se i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, occorre presentare il Certificato di Battesimo in originale rilasciato dalla Parrocchia, con riconoscimento della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente;
  • certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana. Se l’ascendente ha risieduto in altri Paesi, dovranno essere presentati i certificati di non naturalizzazione per ciascuno di tali Paesi;
  • atto di matrimonio (se coniugato);
  • se deceduto, atto di morte.

Di ogni discendente in linea retta nato nei Paesi della circoscrizione consolare:

  • copia integrale dell’atto di nascita con legalizzazione;
  • se coniugato, atto di matrimonio con legalizzazione;
  • se deceduto, atto di morte con legalizzazione;
  • certificato delle Autorità di immigrazione (del Mozambico, Eswatini, Botswana) dal quale risulti che non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana. Se ha risieduto in altri Paesi, dovranno essere presentati i certificati di non naturalizzazione per ciascuno di tali Paesi;

Del richiedente:

  • formulario istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da presentare presso il luogo di residenza del richiedente: presso la rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure al Comune se residente in Italia;
  • copia integrale dell’atto di nascita (con legalizzazione, traduzione in italiano e legalizzazione dell’Ambasciata);
  • se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio (con legalizzazione, traduzione in italiano e legalizzazione dell’Ambasciata), fotocopia del documento di identità del coniuge (inclusa la parte dove viene indicata la residenza) Nel caso che l’interessato abbia contratto matrimonio più di una volta, è necessario presentare anche il certificato di tutti i matrimoni anteriori e dei rispettivi divorzi (originali dei certificati di matrimonio e della copia integrale della sentenza di divorzio, (con legalizzazione, traduzioni in italiano e legalizzazione dell’Ambasciata);
  • in presenza di figli minori, copia integrale dell’atto di nascita (con legalizzazione, traduzione in italiano e legalizzazione dell’Ambasciata) in originale e fotocopia del documento di identità dei minori (inclusa la parte dove viene indicata la residenza);
  • fotocopia del documento di identità (inclusa la parte dove viene indicata la residenza).

IMPORTANTE:

  • Per formulare l’istanza è necessario che il richiedente sia maggiorenne;
  • la residenza dichiarata dal richiedente deve coincidere con quella indicata nel documento d’identità. Se quest’ultimo è stato rilasciato da oltre dieci anni, occorre presentare anche un certificato di residenza;
  • i documenti devono essere in originale, e se non prodotti in Italia, tradotti in italiano e legalizzati dalle Autorità competenti o apostillati per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja sulle apostille (La Repubblica del Mozambico NON ha aderito; la Repubblica di Botswana e il Regno di Eswatini hanno aderito);
  • nel caso in cui la documentazione indichi dati o generalità discordanti, occorre ottenerne la rettifica da parte delle Autorità di emissione;
  • i figli naturali riconosciuti dal genitore italiano durante la maggiore età (dopo i 18 anni) acquistano la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal riconoscimento manifestano la volontà di acquistarla;
  • al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà versare un contributo amministrativo di Euro 600 (POS o contanti). Il contributo va pagato in ogni caso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento. La tariffa di Euro 600,00 è convertita in valuta locale al tasso di ragguaglio consolare in vigore nel trimestre di riferimento.

Per presentare la richiesta di cittadinanza è necessario prendere un appuntamento attraverso il sistema Prenotami.

Per quesiti informativi, scrivere a consolare.maputo@esteri.it