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Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (rilascio di documenti di viaggio, certificati, esercizio del diritto di voto all’estero…).

Perché iscriversi all’AIRE
  1. Per essere in regola con gli obblighi di legge ed evitare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal 1 gennaio 2024 e imposizioni fiscali non dovute
  2. L’Ambasciata sa che ci sei e ti può aiutare
  3. L’Ambasciata potrà rilasciarti il passaporto e altri documenti
  4. Potrai votare per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum
  5. Potrai rivolgerti all’Ambasciata per le questioni di stato civile
  6. Potrai rivolgerti all’Ambasciata per questioni relative a patenti di guida e codici fiscali
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come ci si iscrive all’A.I.R.E.:

La richiesta di iscrizione AIRE da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti in Botswana, Eswatini e Mozambico va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (Fast it) compilando il modulo di richiesta (Aire Iscrizione e aggiornamento) disponibile nella Modulistica.

Insieme al modulo deve essere allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza (es. permesso di soggiorno, copia del contratto di lavoro, bollette di utenze residenziali…).

Eccezionalmente, in presenza di malfunzionamenti o di oggettive difficoltà incontrate nella presentazione della richiesta di iscrizione AIRE tramite il portale Servizi Consolari Online (Fast it) è possibile inviare la richiesta per e-mail all’indirizzo consolare.maputo@esteri.it (in questo caso occorre allegare una copia di un documento d’identità), o recandosi di persona presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata .

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

SI segnala che il Comune italiano provvede d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare di questa Ambasciata richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino del quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

I cittadini italiani residenti all’estero hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • la variazione del proprio indirizzo di residenza;
  • le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia:
    • Si precisa che i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza;
    • nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente);
    • è cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio all’Ambasciata che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Le variazioni vanno comunicate compilando il modulo (Aire Iscrizione e aggiornamento) reperibile nella Modulistica, con le stesse modalità previste per l’iscrizione (consegna del modulo allo sportello dell’ufficio consolare o invio per e-mail).

Anche la variazione di residenza può essere comunicata attraverso le funzioni del Portale dei servizi consolari online (FAST.IT).

Si ricorda che Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo e i recapiti telefonici ed e-mail, rende impossibile il contatto con il cittadino da parte dell’Ufficio consolare e il ricevimento per posta del plico elettorale in caso di votazioni.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio. La cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ambasciata.
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta. Qualora l’Ambasciata abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale;
  • per perdita della cittadinanza italiana.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ambasciata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.