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Autocertificazione dello status di immigrato ai fini dell’assistenza sanitaria urgente in Italia prevista dal Decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996. Precisazioni.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa (legge 12 novembre 2011, n. 183, e DPR 28 dicembre 2000, n. 45 – T.U. in materia di documentazione amministrativa), la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni, la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu’ essere attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.